Accesso agli atti

Accesso agli atti (Legge 241/90)

L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonchè dai principi dell’ordinamento comunitario’’ ART. 1 legge 241/90 (modificata e integrata dalla Legge 15/2005).

 

La legge 241/90, quindi, prevede i diritti di:

1)ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);

2)per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;

3)sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;

4)acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;

5)conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;

6)conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.


Possono esercitare il diritto di accesso:
Tutti i soggetti (cittadini, associazioni,imprese, ecc.) che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso. Ai sensi dell’art. 9 del DPR 352/92, il diritto di accesso è riconosciuto anche "alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi’’.

 

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