Autocertificazione riferimento normativa

 

Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati, bensì dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare gli elementi necessari. Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc.) l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.

 

CHI PUÒ USARLA


I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione. 
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.


I CERTIFICATI CHE POSSONO ESSERE SOSTITUITI sono quelli relativi ai seguenti stati, qualità personali e fatti: 
 

data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato libero, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 

ATTENZIONE: l'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile inoltre usarla per i certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e per i certificati di marchi e brevetti.

 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni:

E' una libera dichiarazione che comprende fatti, stati e qualità personali che l’interessato conosce direttamente. Sono quindi escluse le espressioni di volontà. 
 

COME SI PRESENTA :


a) se deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione o a gestori privati di servizi pubblici oppure a privati che vi consentano, la dichiarazione viene resa dall’interessato direttamente all’impiegato responsabile e non è soggetta a pagamenti o autentiche. 
Nel caso in cui l’interessato non possa recarsi di persona, la dichiarazione è preparata prima e consegnata, con allegata fotocopia di un documento d’identità valido, da un soggetto delegato o trasmessa via fax. Anche in questo caso non sono previsti pagamenti.


b) se deve essere presentata a privati che non accettano la modalità sopra indicata, il richiedente si deve presentare con il proprio documento di identità presso gli Uffici anagrafici

Ciò vale per i cittadini italiani e per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea. Se il richiedente è un cittadino extracomunitario residente sono necessari il documento di identità valido e il permesso di soggiorno e si possono dichiarare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.


c) In caso di minorenni o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore, con documento d'identità valido.
 

 

 

 

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di conformità all'originale di copia:

 

E' il servizio di autenticazione di firma, di copia di documenti e di legalizzazione di fotografia (come particolare documento di riconoscimento).

 

 

 

 

 

 

 

 

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